Madri lavoratrici

Il lavorare fuori casa non dovrebbe rappresentare necessariamente un ostacolo all’allattamento materno. Conciliare le due cose è reso più facile da una legislazione internazionale, “Convenzione sulla protezione della maternità 2000“, che tutela la madre lavoratrice mentre allatta al seno.

L’ostetrica consiglia:

  • Se la madre è costretta a lasciare il bambino con un altra persona durante le ore lavorative, procedere come segue:

    1. Continuare ad allattare fino al giorno in cui si torna al lavoro. NON è necessario abituare il bambino al biberon o al latte artificiale. Molti bambini allattati al seno rifiutano altri cibi mentre la mamma è presente, ma quasi tutti accettano un’offerta alternativa in sua assenza.

    2. Continuare con l’allattamento al seno dopo il ritorno al lavoro. Anche se si danno sostituti del latte materno quando la madre è assente, lei può continuare ad allattare quando è presente.
    3. Accettare il fatto che il bambino chiederà di poppare più spesso quando è insieme alla mamma.
    4. Spremersi o tirarsi il latte durante le ore lavorative, particolarmente se il bambino ha meno di sei mesi. Molte madri riescono a togliersi latte in quantità sufficiente per tutto il tempo della loro assenza.
    5. Insegnare alla persona che sta con il bambino come scaldare il latte e come darlo al bambino (vedi Estrazione del latte materno dal seno).
  • L’allattametno può continuare anche se bisogna lasciare il bimbo per molte ore.
  • Se possibile, portare il bambino con sé al lavoro o tornare a casa per allattarlo o chiedere a qualcuno di farsi portare il bambino al lavoro.
  • Fate valere i vostri diritti di madri lavoratrici!

    Di seguito vi sintetizzerò le regole che stanno alla base della convenzione di cui vi parlavo.

L’OIL, l’organizzazione mondiale del lavoro, è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. La Convenzione 183 modifica la “Convenzione sulla protezione della maternità” del 1952.

I punti salienti:

  • La tutela della salute:

    Le donne incinte o che allattano non devono essere costrette ad effettuare un lavoro determinato dall’autorità competente come pregiudizievole per la loro salute o quella del loro bambino, o valutato come comportante un rischio significativo per la salute della madre o quella del bambino.

  • Congedo per maternità:
    Dietro presentazione di un certificato medico o di altro attestato appropriato indicante la data presunta del suo parto. Ogni donna cui si applica la presente convenzione ha diritto ad un congedo per maternità di una durata di almeno quattordici settimane.

    Il congedo per maternità deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto, salvo se diversamente stabilito a livello nazionale dal governo e dalle organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori.

    La durata del congedo di maternità prenatale deve essere prolungata mediante un congedo equivalente al periodo trascorso fra la data presunta e la data effettiva del parto, senza che ciò significhi una durata ridotta di qualsiasi congedo post-natale obbligatorio.

  • Congedo in caso di malattia o di complicazioni:

    Dietro presentazione di un certificato medico, deve essere concesso un congedo prima o dopo il periodo di congedo per maternità, in caso di malattia, complicanze o rischio di complicanze risultanti dalla gravidanza o dal parto.

  • Prestazioni

    Sono previste dalla legge delle prestazioni in denaro per le donne che si assentano dal lavoro nel caso di maternità o congedo per malattia.

    Le prestazioni in denaro devono essere di livello tale che la donna possa sopperire al proprio mantenimento e a quello del suo bambino, in buone condizioni di salute e secondo un congruo tenore di vita.

    L’ammontare di tali prestazioni non deve essere inferiore a due terzi dei guadagni precedenti della donna o del guadagno adottato come base per il calcolo delle prestazioni.

    Quando una donna non ha i requisiti per poter beneficiare delle prestazioni in denaro, essa ha diritto ad adeguate prestazioni finanziate dai fondi dell’assistenza sociale.

    Devono essere garantite alla madre ed al suo bambino prestazioni mediche. Le prestazioni mediche devono includere le cure prenatali, le cure inerenti al parto, le cure postnatali, e, ove necessario, il ricovero.

    Al fine di tutelare la situazione delle donne sul mercato del lavoro, le prestazioni afferenti al congedo devono essere assicurate mediante un’assicurazione sociale obbligatoria o prelievi su fondi pubblici o secondo modalità determinate dalla legislazione e dalla prassi nazionali. Il datore di lavoro non può essere considerato personalmente responsabile del costo diretto di qualsiasi prestazione finanziaria di questo tipo dovuta ad una donna che è sua dipendente se se non vi ha espressamente consentito, salvo se :
    ciò era previsto dalla prassi o dalla legislazione in vigore nello Stato membro prima dell’adozione della presente convenzione ad opera della Conferenza internazionale del Lavoro ; oppure
    è stato così deciso a livello nazionale, dal governo e dalle organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori.

  • Tutela del lavoro dipendente e non discriminazione:

    È vietato al datore di lavoro licenziare una donna durante la gravidanza, il congedo, o durante un periodo successivo al suo rientro dal congedo, salvo per motivi che esulano dalla gravidanza, dalla nascita del bambino e dai suoi seguiti, o dall’allattamento. Spetta al datore di lavoro l’onere di provare che i motivi del licenziamento non sono inerenti alla gravidanza, alla nascita del bambino ed ai suoi seguiti, o all’allattamento.

    Al termine del congedo di maternità, deve essere garantito alla donna che riprende il lavoro di ritrovare lo stesso posto o un posto equivalente retribuito in base allo stesso tasso.

    Si prevede il divieto di esigere, da una donna che presenta la sua candidatura per un posto di lavoro, che essa si sottoponga ad un test di gravidanza, oppure presenti un certificato attestante o meno lo stato di gravidanza, salvo se la legislazione nazionale lo preveda per lavori che :

    sono vietati, totalmente o parzialmente, ai sensi della legislazione nazionale, alle donne incinte o a quelle che allattano ; oppure comportano un pericolo riconosciuto o significativo per la salute della donna e del bambino.

  • Madri che allattano:

    La donna ha diritto ad una o più pause quotidiane o ad una riduzione giornaliera della durata del lavoro per allattare il suo bambino.

    Devono essere determinate per legge e dalla prassi nazionale, il periodo in cui sono consentite le pause per l’allattamento o la riduzione giornaliera dei tempi di lavoro, il numero e la durata di queste pause, come pure le modalità della riduzione giornaliera del tempo di lavoro. Tali pause o la riduzione giornaliera del tempo di lavoro devono essere calcolate in quanto tempo di lavoro e congruamente retribuite.

  • Esame periodico:

    Deve poter esserci l’opportunità di prolungare la durata del congedo e d’incrementare l’ammontare o il tasso delle prestazioni in denaro.

Sul sito dell’INPS potete trovare informazioni pratiche.

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